Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 31 comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il quarto periodo è inserito il seguente:
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, non si applicano neppure le sanzioni di cui al comma 26 lettera d).