Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016) è così sostituito:
711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.