Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Fondo rischi e contenzioso).
1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.