Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane e provvedimenti conseguenti).
1. Il comma 656, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
«656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio».
2. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013, e all'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.