Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).
1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.