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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.056. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.056.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  «Art. 7-bis. (Scadenze elettorali Città metropolitane e Province). 1. Per le province di cui all'articolo 1, comma 79 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, interessate nell'anno 2016 al rinnovo del solo consiglio, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui alla lettera a) del medesimo comma 79.
  2. Il rinvio di cui al comma 1 non si applica alle province i cui presidenti siano decaduti. Per tali province il rinnovo degli organi avviene entro due anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 79, lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56.
  3. Per le province di cui all'articolo 1, comma 79 lettera b), della legge 7 aprile 2014 resta fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore».