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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.043. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.043.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
  «26-bis. Le sanzioni di cui al comma 26 non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali;
   h) dalla mancata trasmissione della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno entro il termine del 31 marzo a condizione che tale trasmissione sia stata effettuata entro sessanta giorni dal termine per l'approvazione del conto consuntivo.