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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Matera Capitale europea della Cultura).

  1. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano, nel limite di 1 milione di euro annui, fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.