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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.033. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.033.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Scadenze elettorali Città metropolitane e Province).

  1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate seguenti modificazioni:
   a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro centoventi giorni»;
   b) al comma 21, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro centoventi giorni».

  2. Limitatamente alle province interessate a qualsiasi titolo all'elezione e al rinnovo del presidente e del consiglio nell'anno 2016, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 79, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.