Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Scadenze elettorali Città metropolitane e Province).
1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate seguenti modificazioni:
a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro centoventi giorni»;
b) al comma 21, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro centoventi giorni».
2. Limitatamente alle province interessate a qualsiasi titolo all'elezione e al rinnovo del presidente e del consiglio nell'anno 2016, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 79, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.