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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi della vigente disciplina, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.