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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
7.013.

  Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c), è aggiunto infine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»
   c) alla lettera d), è aggiunto infine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) le sanzioni di cui al presente comma non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
    1) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
    2) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
    3) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
    4) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
    5) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
    6) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 maggio 2014, n. 88;
    7) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 15 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente: «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dai pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».