Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).
1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.».