Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Ristrutturazione del debito delle Province).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.
2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.