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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
6.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Impianti a fune).

  1. Il punto 2.5 del decreto ministeriale 1o dicembre n. 203 del 2015 si applica anche agli impianti che stanno già godendo delle proroghe previste dalle vigenti disposizioni di legge, articolo 145, comma 46, della legge n. 388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli impianti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164 dell'11 novembre 2014, e fino alla data massima di proroga concedibile, previo espletamento di quanto previsto all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti regio decreto n. 33 del 17 aprile 2012 per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. I termini di cui al punto 2.5.2 del citato decreto ministeriale n. 203 del 2015 si applicano a far data dalla scadenza originale di vita tecnica dell'impianto.