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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
  2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.