Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli oneri finanziari di cui al periodo precedente possono essere rimborsati dagli enti oggetto della rivalsa di cui al presente comma nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di esercizio del diritto di rivalsa di cui al comma 9-bis.».