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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
4.16.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità del comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dei comuni che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme disponibili per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di sei mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori. I comuni e soggetti creditori provvedono, entro i medesimi sei mesi, alla definizione di un piano pluriennale di ammortamento compatibile con il rispetto delle regole di bilancio degli enti, anche tenendo conto delle risorse resesi disponibili ai sensi del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (spazi finanziari). Ove tale accordo non sia raggiunto, i comuni definiscono autonomamente il suddetto piano di ammortamento pluriennale, fruttifero del tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.