Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola cedimenti aggiungere le seguenti:, o procedure di esproprio;
2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cedimenti strutturali aggiungere le seguenti: o a procedure di esproprio;
3) al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: strutturali, aggiungere le seguenti: o le procedure di esproprio;
4) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,».
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
5) sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri.
Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché dei comuni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4.