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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
4.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

  1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.
  3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.