Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 6 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è così modificato; dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2021».