stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
24.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche alla Legge 7 aprile 2014, n. 56).

  1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 130, terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e può prevedere l'istituzione di municipi nei territori di tali comunità o di alcune di esse, analogamente a quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico»;
   b) all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «; le popolazioni dei comuni incorporati sono inoltre sentite, mediante referendum consultivo comunale, sull'opportunità di richiedere l'istituzione di municipi, il cui esito favorevole deve essere recepito in sede di integrazione dello statuto comunale.»;
   c) all'articolo 1, comma 132 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti, i comuni risultanti da una incorporazione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti al procedimento di incorporazione, non oltre il quinto anno successivo alla legge regionale di incorporazione.».