Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Le disposizioni di cui al punto 2.5 dell'Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203 si applicano anche agli impianti già in proroga ai sensi dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi inclusi gli impianti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 31-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e comunque non oltre la scadenza della massima proroga concedibile. I termini di cui al punto 2.5.2 del citato decreto ministeriale si applicano dalla data di scadenza originaria della vita tecnica dell'impianto».