stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
24.023.
inammissibile

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Volontariato presso la Protezione civile).

  1. I rimborsi di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo Dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta fruiti ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.