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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
24.02.
inammissibile

  Dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

Capo V-bis.
NORME IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 24-bis.
(Misure urgenti per l'emergenza abitativa).

  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c), è sostituita dalla seguente «alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche mediante il conferimento parziale del medesimo al fondo di investimento immobiliare costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica».
  2. Gli oneri sostenuti per le attività già svolte ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, in relazione agli immobili di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non conferiti al fondo di cui al comma 1, comunque ricompresi nei piani di alienazione, sono rimborsati alla società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in concorso con l'Agenzia del demanio, a valere sulle risorse con vincolo di destinazione assegnate.
  3. Al fine di favorire l'assolvimento della vendita dei beni immobili trasferiti per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27, febbraio 2009, n. 14, l'Istituito nazionale della previdenza sociale promuove la definizione del relativo contenzioso privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a procedere all'alienazione delle unità residenziali di pregio, per le quali pende ricorso dinanzi al giudice amministrativo e/o civile avverso la qualificazione di pregio del cespite e/o la determinazione del prezzo di vendita delle singole unità, al prezzo a suo tempo definito dall'Agenzia del Territorio, ove non inferiore al valore determinato dall'Agenzia del Territorio medesima in sede di retrocessione per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, senza alcuna riduzione o abbattimento previsti per le unità immobiliari non di pregio, a condizione che vengano abbandonati i giudizi in corso, con compensazione delle spese, e che i conduttori rinunzino ad eventuali richieste risarcitorie o di restituzione del canone corrisposto nelle more del giudizio e che risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
  4. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito di proprietà dell'Istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei Comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608 della legge 28 dicembre 2015, fino a concorrenza dello stesso.
  5. Dopo il comma 12 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è aggiunto il seguente:
  «Al fine di incrementare la redditività del patrimonio immobiliare non strumentale gli enti previdenziali pubblici destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto all'articolo 43-bis della legge n. 14 del 2009, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul mercato immobiliare della Agenzia delle Entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto.