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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
24.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.