Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro.