stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
23.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.