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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
23.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi a favore della filiera cerealicola).

  1. Al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica della filiera dei cereali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce un piano nazionale per il settore cerealicolo, volto a sostenere la competitività delle imprese, anche mediante misure di potenziamento e ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche, e a promuovere il miglioramento della qualità del prodotto, la creazione di reti di imprese e la diffusione di accordi stabili di filiera. Ai fini dell'attuazione del piano, presso il Ministero, è istituito un Fondo di interventi nel settore cerealicolo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
  2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.