Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DOC è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massimo di vino per ettaro che non può essere destinato alla produzione della relativa DOC, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14»;
b) dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DOC, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.».