Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».