Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Classificazione catastale agriturismo).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la lettera i) del comma 1, dell'articolo 19-bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che non vanno considerati fabbricati a destinazione abitativa quelli utilizzati per l'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 20 febbraio 2006 n. 96.