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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.6.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Il commissario straordinario, in qualità di stazione appaltante, provvede alla progettazione degli interventi, all'affidamento dei lavori e dei servizi, alla direzione dei lavori e al collaudo, nonché ad ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione e alla certificazione delle attività realizzate per l'attuazione della sentenza di condanna; è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, ivi incluse le procedure espropriative necessarie all'adeguamento delle discariche oggetto della sentenza di condanna alle previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per l'espletamento dell'incarico il commissario straordinario può avvalersi, oltre a quanto specificatamente previsto dall'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, dell'Arma dei Carabinieri Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera. Il commissario straordinario può avvalersi, inoltre, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica e idonee a svolgere anche le funzioni di centrale di committenza attraverso l'utilizzo di strumenti di e-procurement, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I pareri, i visti, i nulla-osta e le certificazioni relativi alla avvenuta esecuzione degli interventi, anche ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.