Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di sostenere l'intervento della Magistratura contabile conseguente alle multe pecuniarie stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dovute all'inottemperanza degli amministratori locali sia a quanto stabilito dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a quanto predisposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea già attraverso la prima sentenza (C. 135/05) del 26 aprile 2007, la Conferenza Unificata:
a) istituisce un tavolo tecnico che, in coerenza con il principio di leale cooperazione, ricostruisce l’iter amministrativo che, caso per caso, non ha garantito la bonifica delle discariche oggetto della condanna della Corte;
b) redige, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un rapporto conseguente a quanto accertato dal tavolo tecnico di cui alla lettera a), e lo deposita presso gli Uffici delle procure regionali delle sezioni della Corte dei conti competenti per il territorio di ubicazione delle discariche non bonificate ed oggetto di sanzioni pecuniarie.