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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi a valere sul Fondo rotativo di Kyoto).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.»;
   b) alla rubrica dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire l'immediato accesso ai finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 ancora disponibili alla predetta data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono integrati il decreto interministeriale 14 aprile 2015 recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici» e il decreto ministeriale del 22 febbraio 2016 recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici».
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle parole: «e ad enti territoriali per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono soppressi;
   c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dagli enti territoriali,»;
   d) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».

  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina l'organizzazione, i requisiti soggettivi, la nomina, le funzioni e le attività dei mobility manager d'area, aziendali e scolastici; sono altresì individuati i comuni obbligati a nominare il mobility manager di area e i meccanismi di premialità a favore di comuni, enti pubblici, imprese e istituti scolastici e universitari per i quali la nomina del mobility manager non è obbligatoria.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ident. 22.019.