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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Ad ulteriore specificazione dei prodotti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la nozione di biomassa ivi prevista comprende quelle solide e quelle liquide nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C 2014/C 200/01 in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno definite le regole per il rifacimento degli impianti a biomasse liquide applicando ai costi di investimento per MW delle biomasse liquide la stessa incidenza proporzionale dei costi di investimento per MW fissata per le biomasse liquide dal decreto dello Ministero dello sviluppo economico del 16 novembre 2009.