stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Dopo il comma 4, articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è aggiunto il seguente:
  4-bis. I proventi delle sanzioni amministrative, di cui al precedente comma 4, sono destinati ai comuni, qualora le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni stessi, che li impiegano in via esclusiva:
   a) nella misura dell'80 per cento, per il potenziamento e il miglioramento degli interventi in materia di raccolta differenziata, compostaggio e riciclo dei rifiuti, sia attraverso l'abbattimento dei costi di gestione del servizio sia attraverso l'acquisto di beni, quali compostiere, cestini, sacchi compostabili e altri arredi urbani utili alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta differenziata;
   b) nella misura del 20 per cento, per le attività di informazione e sensibilizzazione, tra cittadini, imprenditori e associazioni in materia di raccolta differenziata e compostaggio.