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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
22.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Riparto tra Stato ed enti locali dei proventi per le sanzioni amministrative in tema di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

  1. All'articolo 2, dopo il comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  « 4-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. I proventi spettanti allo Stato sono destinati:
   a) al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, nella misura del 30 per cento del totale annuo, per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al comma 4 e delle altre attività istituzionali dei reparti speciali della Guardia di Finanza, anche attraverso l'acquisto di strumentazione tecnica o l'effettuazione di analisi di laboratorio;
   b) al Ministero dello sviluppo economico – direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, nella misura del 30 per cento del totale annuo, per il potenziamento delle attività delle Camere di commercio previste dal comma 4 e delle altre attività istituzionali delle Camere di commercio;
   c) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al comma 4 e delle altre attività istituzionali del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, nonché per il conseguimento degli obiettivi di riduzione previsti dalla Direttiva (UE) 2015/720.

  4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi ai Ministeri ed alle finalità di cui al comma 4-bis ed è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
  4-quater. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti alle regioni, province e comuni è destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al comma 4 e degli altri controlli ambientali da parte dei Corpi e dei servizi di polizia regionale, provinciale e municipale, anche attraverso l'acquisto di strumentazione tecnica o l'effettuazione di analisi di laboratorio.».