Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Definitivo completamento degli strumenti pianificatori).
1. Ai fini di una più adeguata e corretta pianificazione urbanistica, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione ed adozione dei piani paesaggistici regionali i quali devono tenere in considerazione anche i piani regolatori generali comunali, i piani delle cave regionali, i piani delle infrastrutture ed i piani di coordinamento provinciale nonché la gerarchizzazione dei piani medesimi.
2. In caso di inerzia dei soggetti preposti alla attuazione ed adozione dei suddetti piani, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano i poteri sostitutivi ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Le varianti di piano regolatore generale sono ammissibili solo previa nuova valutazione ambientale strategica (VAS) dell'intero piano regolatore, anche nei casi in cui la variante richiesta è definita necessaria e funzionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La mancata assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto piano regolatore generale a seguito di variante costituisce fattispecie penale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.