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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.43. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
21.43.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.