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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
21.06.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche al nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni.
  3. Con il regolamento di cui al comma 4, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 21.07.