Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Personale sanitario del Servizio sanitario nazionale).
1. Al fine di implementare le misure previste dall'articolo 1, commi 542, 543 e 544 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/ CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico e sanitario, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, ad assunzioni di personale sanitario, infermieristico e socio sanitario di supporto, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al suddetto personale in servizio all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede con uno stanziamento di 300 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.