Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole: «o da strutture socio-sanitarie e sanitarie private costituite in forma di società di capitale, direttamente o per convenzione o contratto di appalto, accreditate o riconosciute».