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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
2.1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al capoverso 436-bis, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
    a) per l'anno 2017, in misura pari al 20 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
    b) per l'anno 2018, in misura pari al 35 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
    c) per l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
    d) per l'anno 2020, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
    e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
   2) sostituire il capoverso 436-ter con il seguente:
  436-ter. Per l'anno 2017 continua ad applicarsi la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, nell'anno 2018 la riduzione si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2019 in misura pari al 70 per cento, per l'anno 2020 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2021 in misura pari al 100 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato.