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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
2.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina dell'autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria del comune di Napoli).

  1. Il comune di Napoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Napoli autonoma (NA), ente dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, per la cura dello sviluppo strategico del territorio, per la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della comunità, nonché per la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello di città autonoma, patrimonio dell'UNESCO, sede nazionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e motore propulsivo per lo sviluppo del Mezzogiorno il territorio di NA coincide con l'area del comune di Napoli.
  2. Il consiglio comunale di NA, dotato di autonomia statutaria e regolamentare, assume la denominazione di assemblea partenopea.
  3. NA è titolare di funzioni amministrative proprie. Ulteriori funzioni possono essere conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
  4. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dalla legislazione vigente, spetta a NA l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
   a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e culturali previa definizione di cui apposito accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   b) sviluppo economico e sociale di NA nell'interesse dell'area metropolitana, con particolare riferimento alla finalizzazione della programmazione dei fondi dell'Unione europea e alla valorizzazione dei settori produttivo, portuale, turistico, commerciale, universitario e delle comunicazioni;
   c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale generale, comprese, per gli aspetti di competenza, le strutture di comunicazione, le reti dei servizi e delle infrastrutture, la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche, nonché l'organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana;
   d) edilizia pubblica e privata;
   e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
   f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Campania.

  5. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 è disciplinato con appositi regolamenti adottati dall'assemblea partenopea nel rispetto della Costituzione, della legislazione nazionale e regionale e dei limiti imposti dalla normativa dell'Unione europea e internazionale.
  6. L'assemblea partenopea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di NA, che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.
  7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 8 e seguenti, è disciplinato l'ordinamento finanziario di NA, con specifica individuazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, nonché definizione delle modalità per il trasferimento a NA delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie e dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.
  8. In via sperimentale, nelle more di una piena e corretta applicazione del federalismo fiscale e di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera w), e dall'articolo 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, a NA è attribuita, per il 2016, una quota di tributi propri di importo pari a quanto già conferito dal Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di seguito denominato «Fondo di solidarietà comunale», per il 2015 nella misura corrispondente a 259 milioni di euro, a titolo di saldo tra finanziamento e contributo.
  9. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 NA non è tenuta al versamento della quota solidaristica del Fondo di solidarietà comunale fermo restando quanto dovuto dallo Stato nei confronti del comune di Napoli a titolo di ristoro integrale dell'imposta municipale unica e della tassa sui servizi indivisibili sulla prima casa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 380-ter, 380-quater, 380-quinquies, 380-sexies, 380-septies e 380-octies, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Governo, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, può effettuare un prelievo straordinario a carico del Fondo di solidarietà comunale fino a un massimo di 259 milioni di euro.
  11. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le imposte sui trasferimenti di immobili relative a beni ricadenti nel comune di Napoli sono integralmente assegnate al bilancio di NA.
  12. Per l'anno 2016 a NA è altresì assegnata una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa ai redditi dell'anno 2015 dei residenti del comune di Napoli la cui quota è stabilita in modo da compensare, insieme alle risorse rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'importo di 259 milioni di euro. I versamenti effettuati al comune di Napoli nell'anno 2016, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati acconti ai sensi del presente comma. La percentuale di compartecipazione del gettito dell'IRPEF, individuata con decreto dal Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnata al bilancio di NA nell'anno 2017 e nell'anno 2018 in misura invariata, indipendentemente dalle eventuali variazioni di gettito dell'IRPEF e delle imposte sui trasferimenti di immobili di cui al comma 11.
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.