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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
2.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di iscrizione nel catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale e di assoggettamento delle stesse alle imposte locali sugli immobili).

  1. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, è sostituito dal seguente:
  «21. A decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Tale ultima esclusione non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».

  2. Alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
  3. Ai fini del presente articolo le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto Cartografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.