Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
1. All'articolo 191, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove i fondi specificamente previsti in bilancio siano sufficienti la Giunta dà comunque comunicazione al Consiglio della procedura di spesa avviata.».