Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Impiego dei proventi da sanzioni del Codice della Strada).
1. Al comma 4, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», alle lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse.
2. I commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», sono abrogati.