Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio).
1. L'importo del diritto annuale come determinato per l'anno 2016 dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è incrementato del 15 per cento per l'anno 2017, e del 35 per cento a decorrere dall'anno 2018.