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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
19.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle camere di commercio).

  1. Alle camere di commercio industria Artigianato ed Agricoltura che all'entrata in vigore del presente decreto hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1 comma 5 della legge n. 580 del 1993 non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. I risparmi sono utilizzati per finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali.

  Conseguentemente all'articolo 19:
  al comma 1 dopo la parola: «4» inserire le seguenti: «, 19-bis»;
  sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 2,5 milioni di euro e 22,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.;
  alla rubrica sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».