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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
19.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dai seguenti:
  «25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
   b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
   c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

  25.1. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.».